Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24); Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti nei mesi di marzo, luglio e ottobre di ogni anno. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
L’utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall’emissione del documento.